Negli ultimi tempi si è tornati, spinti dai sempre più numerosi fatti di cronaca, a discutere sull’introduzione di un reato autonomo di “femminicidio” nel codice penale italiano. La proposta suggerisce di punire con maggiore severità l’omicidio di una donna in quanto tale. Un’idea apparentemente nobile, animata da intenzioni lodevoli, ma che, se tradotta in norma, si scontrerebbe brutalmente con i principi fondamentali del nostro ordinamento, in particolare con l’art. 3 della Costituzione.
Invero, l’art. 3 sancisce l’eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche o condizioni personali e sociali. La previsione di un reato che punisca più severamente l’uccisione di una donna in quanto donna – laddove già esistono aggravanti che colpiscono motivazioni sessiste o discriminatorie o abusanti di particolari relazioni affettive – equivarrebbe ad introdurre una disparità sanzionatoria su base sessuale: un’evidente violazione del principio di legalità formale e sostanziale, appena richiamato.
In altre parole, si attribuirebbe un valore penale diverso alla vita di un uomo rispetto a quella di una donna. Così facendo, si abbandonerebbe il diritto penale della persona per abbracciare un diritto penale dell’identità, dove la vittima non è più tutelata in quanto essere umano, ma in quanto portatrice di una specifica categoria. Non saremo, dunque, di fronte ad un rafforzamento delle tutele, ma più ad una pericolosa discriminazione al contrario.
Non solo! Una simile fattispecie risulterebbe anche pleonastica, se non propagandistica. Difatti, giova ricordare che il nostro ordinamento già prevede all’art. 575 c.p. la fattispecie criminosa dell’omicidio che può essere aggravato da circostanze specifiche, quali l’art. 61 n. 1 e 11-quinquies
c.p. punisce l’omicidio commesso per motivi abietti o discriminatori, tra cui quelli derivanti dal sesso; l’art. 577 c.p. prevede l’ergastolo nei casi di omicidio all’interno di dinamiche familiari; nocche da strumenti di prevenzione di nuovo conio come il cd. Codice Rosso. Introdurre un reato ad hoc rappresenterebbe un’involuzione giuridica: dal diritto penale della condotta al diritto penale dell’etichetta.
Un reato costruito sulla base del genere della vittima, e non sulla condotta del colpevole, apre la strada a un diritto penale diseguale, identitario, divisivo. È lo stesso principio che si combatte altrove, quando si contestano leggi che differenziano i cittadini in base alla razza, alla religione o all’orientamento sessuale.
Pertanto, sussiste un concreto rischio di un diritto penale emotivo, modellato sull’indignazione collettiva anziché sulla razionalità giuridica. Il diritto penale, per sua natura di extrema ratio, deve
rimanere ancorato ai principi di legalità, tipicità, presunzione di innocenza, proporzionalità. Un reato motivato dall’urgenza politica rischia invece di ledere queste garanzie, snaturando la funzione stessa del diritto penale.
Il diritto penale non è lo strumento per fare battaglie ideologiche o lanciare messaggi politici. È, al contrario, un sistema rigoroso, costruito su garanzie e diritti, nonché su princìpi di civiltà giuridica. La paventata introduzione del reato di femminicidio significherebbe legittimare una discriminazione di segno opposto, con l’effetto paradossale di violare proprio quel principio di uguaglianza che si vorrebbe – e vorrei in prima persona, in quanto donna – tutelare.
In conclusione, la violenza contro le donne va contrastata con tutti i mezzi: prevenzione, campagne culturali, protezione, educazione, potenziamento dei centri antiviolenza, formazione degli operatori sociali e giuridici, certezza della pena. Ma non creando categorie di vittime più importanti di altre, né imbastendo nuove figure di reato sull’onda dell’indignazione pubblica. La legge deve restare uguale per tutti, anche – e soprattutto! – quando l’indignazione sociale chiede il contrario.
A cura di
dott.ssa Chiara Di Nuzzo
avv. Emanuele Fierimonte