di Emanuele Fierimonte, avvocato e Presidente del Centro Studi per la Giustizia e le Istituzioni
e di Francesco Saverio Antonio D’Amato
Nelle patrie galere si muore. Si muore di caldo, di freddo, di abbandono. Si muore suicidi, malati, invisibili. Ma soprattutto, non si vive: in condizioni che, se imposte da un privato, costituirebbero reato. Se invece le impone lo Stato, si chiamano pena. E nessuno risponde.
In Italia la pena non redime, degrada. Non rieduca, distrugge. Nelle carceri si consuma ogni giorno una sistematica violazione della Costituzione e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. E lo Stato, da garante della legalità, diventa autore di trattamenti inumani e degradanti.
Chi sbaglia deve pagare. È un principio semplice, giusto, largamente condiviso. La pena è la risposta dello Stato alla violazione della legge. Ma quella risposta ha un confine invalicabile: la dignità della persona. È un principio non solo morale, ma costituzionale. L’art. 27 della Costituzione italiana lo dice con chiarezza: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.”
Eppure, in Italia, la pena non sempre rieduca, spesso umilia. Non redime, ma disintegra. E lo fa ogni giorno, in decine di carceri sovraffollate, fatiscenti, fuori da ogni standard costituzionale e convenzionale.
Celle troppo piene, diritti troppo vuoti
Secondo i dati ufficiali, al 30 aprile 2025, i detenuti in Italia sono 62.445. I posti regolamentari sono 51.285, ma quelli effettivamente disponibili sono ancora meno. In molti istituti, come Poggioreale a Napoli, San Vittore a Milano, Foggia o Lucca, il tasso di affollamento supera abbondantemente il 180 %.
In queste condizioni non si esegue una pena legittima. Si impone una sofferenza ulteriore non prevista dalla legge, che lo Stato non ha il diritto di infliggere.
La funzione rieducativa non sopravvive in un ambiente disumano
Nella realtà carceraria italiana, la giornata tipo è la stessa da nord a sud: sveglia presto, colazione con caffè liofilizzato, ore d’aria in cortili cementati, pasti poveri e spesso freddi, poche attività e molto tempo da trascorrere in cella. I corsi professionali sono riservati a pochi, i libri scarseggiano, i colloqui con le famiglie sono difficili. Molti detenuti trascorrono 20 ore al giorno chiusi in spazi angusti, senza lavoro, senza studio, senza futuro.
Dov’è, in tutto questo, la funzione rieducativa della pena? Come può una persona cambiare, migliorare, ricostruire sé stessa in condizioni di isolamento sociale, degrado materiale, privazione culturale? In quali condizioni una persona che ha infranto la legge può maturare consapevolezza dell’errore, se il sistema penale non le offre alcun percorso reale di cambiamento?
Il trattamento inumano come violazione sistemica
La privazione della libertà personale non implica la sospensione degli altri diritti fondamentali. La detenzione, per essere legittima, deve avvenire nel rispetto dei limiti imposti dalla Costituzione e dal diritto convenzionale. Quando le condizioni materiali di esecuzione della pena superano la soglia della sofferenza inevitabile connessa alla detenzione, si entra nel perimetro della violazione dell’art. 3 della CEDU: “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.”
La giurisprudenza della Corte di Strasburgo, a partire da Torreggiani c. Italia (2013), ha chiarito che il sovraffollamento, la promiscuità igienica, l’assenza di spazio vitale e il degrado ambientale configurano violazioni gravi e reiterate dei diritti umani, idonee a compromettere la legittimità dell’intera esecuzione penale. Tali condizioni, se protratte e non rimosse, rendono la pena concretamente incostituzionale e incompatibile con il principio di umanità sancito dall’art. 27, comma 3, Cost.
L’illegittimità della pena materialmente disumana
Nel contesto sopra delineato, è evidente che lo Stato non si limita a eseguire una pena detentiva, ma impone un trattamento penale eccedente rispetto al titolo esecutivo, ossia una pena in fatto diversa da quella prevista dalla sentenza. Ciò integra una lesione grave del principio di legalità dell’esecuzione penale, che impone la corrispondenza tra la sanzione inflitta e le modalità di esecuzione.
Ne deriva che la detenzione, così come oggi praticata in molti istituti italiani, non è solo ingiusta, ma giuridicamente illegittima. È una pena che lo Stato infligge in violazione del proprio ordinamento. È un’abdicazione funzionale, un’inadempienza costituzionale, un’aberrazione del sistema.
Una testimonianza che rompe il silenzio istituzionale
Il 02 luglio, l’On. Michele Fina ha dato lettura in Aula di un estratto della lettera inviata dall’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, ristretto nel carcere di Rebibbia. Il contenuto, lungi dall’essere una difesa personale o una recriminazione soggettiva, ha assunto il valore di una denuncia costituzionalmente rilevante: un atto politico e civile volto a portare all’attenzione del Parlamento le condizioni materiali e giuridiche della detenzione in Italia, vissute da chi, per la prima volta, aveva l’autorevolezza per farsi ascoltare.
Alemanno descrive un sistema privo di strumenti rieducativi reali, afflitto da sovraffollamento, abbandono materiale e psicologico e promiscuità degradante. Il suo scritto non chiede indulgenza, ma invoca l’applicazione di principi costituzionalmente garantiti. È proprio la voce di un condannato che riconosce la necessità della pena, ma rifiuta la sua disumanizzazione, a rendere quel testo emblematico.
Con il suo intervento, On. Fina ha riaperto in sede parlamentare una questione sopita ma irrisolta, quella dell’effettiva compatibilità tra il sistema penitenziario italiano e i precetti dell’art. 27, comma 3, della Costituzione. Le reazioni successive confermano quanto sia ancora difficile, nel dibattito pubblico italiano, riconoscere che il rispetto della dignità del condannato non è un favore, ma un obbligo giuridico dello Stato.
È necessario ripristinare la legalità nella pena
Il sistema penitenziario non può essere considerato separatamente dal sistema giustizia. Una pena eseguita in condizioni contrarie alla legge non è una pena legittima, ma una patologia giuridica. Richiede intervento, non indifferenza. Correzione, non rassegnazione.
Nel momento in cui il carcere cessa di essere luogo di legalità, cessa anche di essere strumento di giustizia. E uno Stato che punisce al di fuori delle regole che esso stesso ha stabilito, non sta amministrando giustizia, ma esercitando arbitrio.ntale affrontare le sfide e le limitazioni associate all’uso dell’IA nel diritto, per garantire che i benefici siano equamente distribuiti e che i rischi siano mitigati. È necessario un approccio equilibrato che consideri sia le opportunità che le sfide dell’IA nel processo giuridico.